Cessione del credito e rispetto della privacy.

“Non può ritenersi che la Banca sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy solo perchè abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di “minimizzazione nell’uso dei dati personali”.

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili concernenti la sua persona senza neppure avere indicato quali, nonostante che già nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificare i dati sensibili propalati in violazione del criterio della “minimalizzazione nell’uso dei dati personali”. La censura si appalesa quindi generica e inammissibile.”

Cassazione civile sez. I, 19/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 19/12/2019), n.34113