Privacy e controllo dei lavoratori

I controlli sul computer aziendale, a seguito di sospetti di condotte assenteiste, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dalla normativa privacy!

Il controllo, infatti, rappresenta una fase del trattamento dei dati personali, e deve rispettare i principi dettati dalla normativa, ossia i principi di liceità, di correttezza, di necessità, di determinatezza della finalità perseguita, di pertinenza, di completezza, di non eccedenza. 

La Grande Camera della CEDU si era già pronunciata in materia di controllo nella sentenza n.61496/08 e ha sostenuto che il lavoratore deve essere informato della possibilità del monitoraggio e dell’adozione di misure di controllo, che l’informazione deve essere chiara e fornita preventivamente, che deve essere verificato il grado di intrusione nella privacy del lavoratore, devono sussistere ragioni oggettive capaci di giustificare il monitoraggio, devono essere verificate le conseguenze del monitoraggio e devono, infine, essere predisposte garanzie adeguate affinché il datore di lavoro non possa accedere a dati che non siano stati preventivamente oggetto di informativa sulle modalità di acquisizione. 

I dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari”!

Tribunale Vicenza, 28/10/2019, n.356