Il Consiglio di Stato accoglie l’appello dell’AGCM che contestava alla Samsung Electronics Italia di aver posto in essere pratiche commerciali scorrette.

Sulla base di alcune segnalazioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha aperto un procedimento istruttorio col quale ha contestato alla Samsung Electronics Italia(d’ora in poi solo Samsung) di aver posto in essere, in violazione degli artt. 20,21, lettere a) e b), 23 lettera u), 24,25 e 26 lettera h), del Codice del consumo, pratiche commerciali scorrette, nei confronti dei consumatori consistenti: “A) nella diffusione di messaggi pubblicitari che presentano una carenza informativa in ordine alle indicazioni sulla natura, su condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere il premio/vantaggio promesso, nonché nella predisposizione di complesse procedure, tali da comportare ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del medesimo premio/vantaggio;

B)nell’acquisizione del consenso all’utilizzo dei dati personali dei consumatori per poter avanzare nella procedura volta alla richiesta dei suddetti premi/vantaggi per finalità di marketing”.

All’esito del procedimento istruttorio, l’autorità ha adottato il provvedimento 25/1/2017, n. PS10207, col quale, ravvisata la sussistenza delle condotte contestate, ha giudicato quella sub A), contraria agli artt. 20,21,24 e 25, del Codice del consumo; e quella sub B), in contrasto con gli artt. 24 e 25 del medesimo Codice.

In considerazione di ciò ha irrogato alla Samsung una sanzione pari a € 2.125.000/00 per la prima pratica e a € 975.000/00, in relazione alla seconda.

Ritenendo il provvedimento sanzionatorio illegittimo la Samsung lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale con sentenza 7/5/2018, n. 5043, lo ha accolto parzialmente, per l’effetto annullando la gravata determinazione nella parte in cui ha reputato sussistente la condotta sub B).

La sentenza, in relazione ai capi rispettivamente sfavorevoli, è stata appellata sia dall’AGCM (con ricorso n. 6964/2018), sia dalla Samsung (con ricorso n. 7159/2018).

Entrambe le parti si sono costituite nel giudizio proposto dall’altra per resistere all’impugnazione.

In relazione al ricorso n. 6964/2018 ciascuna delle parti ha meglio argomentato le proprie tesi con successive memorie, mentre con riguardo al ricorso n. 7159/2018 solo la Samsung ha presentato ulteriori scritti difensivi.

[…]

Data l’evidente connessione soggettiva e oggettiva i due ricorsi devono essere riuniti al fine di definirli con un’unica sentenza.

Occorre partire dall’esame dell’appello di cui al ricorso n. 6964/2018 (AGCM).

Con un unico motivo si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nell’annullare l’avversato provvedimento n. PS10207 con riferimento alla condotta sub B).

L’accoglimento è motivato sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la condotta contestata sarebbe sotto certi aspetti sovrapponibile a quella già sanzionata in relazione al profilo sub A), con conseguente illegittima duplicazione del medesimo illecito;

2) non risulterebbe comprovato che l’iscrizione nell’apposita piattaforma “Samsung People” consentisse al professionista di effettuare attività di profilazione dei consumatori in assenza di un loro specifico consenso;

3)l’eventuale illegittima raccolta dei dati presenti nella detta piattaforma o la loro cattiva gestione da parte del professionista darebbe luogo a una violazione di norme e principi in materia di trattamento dei dati personali il cui accertamento non compete all’AGCM, ma al Garante per la protezione dei dati personali.

Orbene, muovendo da tale ultimo profilo, l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe frainteso la portata della contestazione mossa dall’Autorità.

Quest’ultima avrebbe, infatti, inteso sanzionare l’esercizio da parte della Samsung di un indebito condizionamento del consumatore attraverso la richiesta dell’inserimento dei suoi dati sulla piattaforma “Samsung People”(dati destinati alla profilazione commerciale con finalità di marketing) quale passaggio vincolante per poter accedere a premi e vantaggi promessi dalla Samsung nella promozione dei propri prodotti.

In altre parole il rimprovero rivolto al professionista consisterebbe nel non aver informato il consumatore, prima dell’acquisto, che il conseguimento di premi e vantaggi promessi era condizionato al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali.

Dal che discenderebbe l’irrilevanza dell’affermazione contenuta nell’appellata sentenza secondo cui non sarebbe stato dimostrato un uso indebito dei dati raccolti nella suddetta piattaforma, dimostrazione, peraltro, non occorrente, avendo le pratiche commerciali scorrette natura di illeciti di pericolo.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, inoltre, disciplina della privacy e codice del consumo avrebbero ambiti operativi differenti e non contrastanti.

Nemmeno sussisterebbe la ravvisata sovrapponibilità delle due condotte sanzionate, avendo ad oggetto la prima le modalità particolarmente gravose previste per poter ottenere premi o vantaggi promessi, la seconda l’aver condizionato il conseguimento dei detti benefici alla ingiustificata cessione dei dati personali senza aver previamente informato il consumatore.

La doglianza così sinteticamente riassunta merita accoglimento.

Come risulta sia dall’avversato provvedimento sanzionatorio, sia dalle affermazioni della Samsung, ai fini di ottenere il premio o vantaggio promesso, il consumatore – ad acquisto già effettuato – era tenuto a iscriversi sulla piattaforma “Samsung People”, fornendo all’uopo un’ampia mole di dati personali e prestando obbligatoriamente il proprio consenso al trattamento di tali dati.

Siffatta condotta, come correttamente ritenuto dall’Autorità, integra gli elementi di una pratica commerciale scorretta <<nella misura in cui l’obbligatorietà dell’adesione a “Samsung People”, previa registrazione e necessaria espressione del consenso al trattamento dei dati, non risulta strettamente funzionale all’ottenimento del premio o del rimborso oggetto della promozione>>.

A nulla rileva che, pur essendo obbligatoria l’iscrizione nella menzionata piattaforma, fosse richiesto un separato consenso, il cui rilascio era del tutto facoltativo, per ricevere comunicazioni promozionali.

Difatti, pur potendo negare il proprio consenso a “ricevere offerte dedicate”, il consumatore non poteva esimersi dal cedere al professionista la mole di dati personali inseriti nel portale all’atto della registrazione e dall’autorizzarlo al loro trattamento.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata in sede istruttoria, le informazioni acquisite risultavano del tutto ultronee ed estranee all’esigenza di consegnare il premio richiesto, essendo invece funzionali ad arricchire la base dati dei clienti per finalità strettamente commerciali.

Che l’acquisizione dei dati non fosse meramente strumentale a consentire la consegna dei premi risulta comprovato sia dalla circostanza che la permanenza nel “Club Samsung People”, prevista nell’apposito regolamento, durava per un periodo di ventiquattro mesi, con facoltà di Samsung di prorogare tale periodo, sia dal fatto che l’interesse al potenziale sfruttamento degli stessi emerge da un <<documento denominato “Proposed approach for Samsung” predisposto dalla società di consulenza Value Lab Spa, specializzata in marketing. L’analisi ivi effettuata dimostra come sia possibile realizzare una base dati, da cui estrarre profili sintetici della clientela, segmentata sul territorio in gruppi di appartenenza, sulla base delle caratteristiche di consumo e demografiche. Il lavoro realizzato dalla Value Lab Spa permette di ricostruire per singola sezione di censimento il profilo delle persone che vi abitano. Una volta individuato il cliente sul territorio, tramite sistemi di geocodifica, è possibile assegnargli un preciso profilo socio-economico demografico, che tiene conto del sesso, dell’età, dello stato civile, del titolo di studio, del reddito, del potere di acquisto e degli investimenti immobiliari. Si tratta di un complesso di informazioni che si prestano ad essere utilizzate, al fine di promuovere i prodotti commerciali, mediante comunicazioni personalizzate>> 

Peraltro, le pratiche commerciali scorrette, come quella di specie, hanno natura di illeciti di pericolo (Cons. Stato, Sez. VI, 15/7/2019, n. 4976; 14/9/2018, n. 5396 e 16/3/2018, n. 1670), per cui, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non occorreva nemmeno la prova che la raccolta dei dati fosse finalizzata a consentire attività di profilazione della clientela.

La descritta condotta integra le caratteristiche proprie della pratica commerciale aggressiva ex art. 24 del D. Lgs. 6/9/2005, n. 206 (Codice del consumo), in quanto idonea a condizionare indebitamente il consumatore, che si determina ad acquistare il prodotto in promozione allettato dalla possibilità di conseguire il premio/vantaggio promesso, senza essere stato preventivamente edotto della necessità, a tal fine, di fornire i propri dati personali e di rilasciare il consenso al loro trattamento.

L’illecito di cui alla lett. B) riguarda, invece, l’indebito condizionamento attuato sulla volontà del consumatore attraverso la previsione di un obbligo, concernente la cessione dei propri dati personali e il consenso al loro trattamento, per ottenere il premio/vantaggio promesso, del tutto ultroneo rispetto alle necessità di consegna del premio stesso.

Resta da valutare il passo della gravata sentenza in cui si afferma che: “l’eventuale illegittima raccolta dei dati presenti nella piattaforma o la loro cattiva gestione da parte del professionista costituisce una possibile violazione dei principi in materia di corretto trattamento dei dati personali, il cui accertamento non è di competenza dell’Agcm, trattandosi di una prerogativa rimessa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 al Garante per la protezione dei dati personali. L’Agcm è, invece, chiamata a verificare se la richiesta dei dati sia avvenuta secondo modalità tali da condizionare la libertà di scelta del consumatore, interessato solo all’ottenimento del premio relativo a una campagna promozionale, obbligandolo anche a partecipare al programma di fidelizzazione della clientela”.

L’affermazione in astratto è del tutto corretta, ma risulta tuttavia irrilevante ai fini di causa, sia perché da essa il giudice di prime cure non ne ha fatto discendere alcuna conseguenza, sia perché, comunque, nella fattispecie l’AGCM non si è occupata della contestata condotta sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di privacy, bensì sotto il diverso profilo della sua idoneità a incidere sulla volontà del consumatore indebitamente condizionandone la libertà di scelta.

L’appello va, in definitiva, accolto.

[…]

Consiglio di Stato sez. VI, 27/02/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 27/02/2020), n.1425

Photo by Kote Puerto on Unsplash