Microspia istallata nell’auto dei dipendenti: è reato? Si

Il Tribunale di Ancona, all’esito di giudizio dibattimentale, pronunciava la sentenza n. n. 492/15, con cui il sig. … veniva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 167 co. 1 D.Lgs. n. 196/2003 e 81 cpv. c.p., così qualificato il fatto ascritto, e condannato alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; con pena sospesa e non menzione; l’imputato era, altresì, condannato al pagamento, in favore delle costituite parti civili, danno che veniva liquidato in Euro 1.000,00 per ciascuno, nonché al rimborso in favore delle medesime parti civili, delle spese di costituzione ed assistenza in giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato

DIRITTO

Correttamente il Giudice di primo grado ha qualificato il fatto ex art. 167 co. 1 D. Lgs. n. 196/2003.

L’art. 167 co. 1 sanziona penalmente chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto statuito dal Codice della privacy.

Occorre, a tal proposito, precisare cosa si intenda per trattamento illecito, laddove la norma incriminatrice fa espresso riferimento al trattamento realizzato in violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 18,19,23,123,126 e 130 del codice della privacy.

Rilevato che gli artt. 18 e 19 riguardano il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici mentre gli artt. 123, 126 e 130 riguardano i dati relativi all’utilizzo di reti pubbliche di comunicazioni, l’unica norma che potrebbe ritenersi violata nel caso di rapporti fra privati è quella di cui all‘art. 23 D.Lgs. 196/03, che richiede il consenso espresso del titolare dei dati personali per il trattamento degli stessi.

La Cassazione, con la sentenza n. 18908 del 2011 (per escludere la configurabilità del delitto di cui all’art. 167 c. 1 D.Lgs. 196/03 in caso di trattamento di dati personali effettuato da un privato) ha ricordato che “il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 4, comma 1, lett. a), prevede che per trattamento s’intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.

Nella specie, l’appellante ha proceduto al trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, avendo raccolto dati personali delle vittime, prendendo cognizione delle loro conversazioni private e riservate (attraverso l’installazione di una microspia sull’autovettura da essi usata), in assenza del consenso del titolare dei dati medesimi, come chiaramente desumibile dalle predette modalità di acquisizione, ed usandoli ai fini delle proprie determinazioni circa la condotta da tenere nell’ambito di una vertenza di lavoro che vedeva il ricorrente e i lavoratori contrapposti.

Tale trattamento può ritenersi illecito, poiché operato in violazione del Codice della Privacy, difettando il consenso degli interessati.

Sussistevano, inoltre, gli elementi costitutivi del fine di trarre un profitto e del nocumento per i titolari dei dati, stanti le ragioni e le finalità della condotta, e cioè il fine – dichiarato dall’imputato – di utilizzare i dati conosciuti illecitamente per l’adozione delle determinazioni a lui più favorevoli nella vertenza sindacale in corso con i lavoratori, con conseguente nocumento per gli stessi, avendo i dipendenti subito un vulnus non minimo alla propria personalità e diritto alla riservatezza e un nocumento direttamente ed immediatamente collegabile all’acquisizione ed utilizzo da parte dell’imputato dei loro dati.

Alla luce delle risultanze istruttorie, risulta pienamente integrato il reato ascritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Non risultano mosse censure in ordine al trattamento sanzionatorio.

Ne deriva che la sentenza impugnata va integralmente confermata.

Corte appello Ancona, 31/01/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 31/01/2020), n.1667

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